ENEA chiarisce le prestazioni dei materiali isolanti da utilizzare nel caso di interventi incentivabili con il Superbonus 110%, Bonus Facciate ed Ecobonus
Per rispondere alle richieste relative all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici, ENEA ha pubblicato una nuova nota di chiarimento.
VALORI DI TRASMITTANZA
In premessa, ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) bisogna rispettare:
-
i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “Requisiti Minimi” o regolamenti regionali;
-
i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche, ovvero:
- per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010;
- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Relazione tecnica (ex Legge 10) |
Detrazioni fiscali |
||||
Strutture |
Zona climatica |
D.M. Requisiti Minimi (limiti 2015) |
D.M. Requisiti Minimi (limiti 2021) |
DM 26 gennaio 2010 |
DM 6 agosto 2020 |
Pareti |
A |
0,45 |
0,40 |
0,54 |
0,38 |
B |
0,45 |
0,40 |
0,41 |
0,38 |
|
C |
0,40 |
0,36 |
0,34 |
0,30 |
|
D |
0,36 |
0,32 |
0,29 |
0,26 |
|
E |
0,30 |
0,28 |
0,27 |
0,23 |
|
F |
0,28 |
0,26 |
0,26 |
0,22 |
|
Coperture |
A |
0,34 |
0,32 |
0,32 |
0,27 |
B |
0,34 |
0,32 |
0,32 |
0,27 |
|
C |
0,34 |
0,32 |
0,32 |
0,27 |
|
D |
0,28 |
0,26 |
0,26 |
0,22 |
|
E |
0,26 |
0,24 |
0,24 |
0,20 |
|
F |
0,24 |
0,22 |
0,23 |
0,19 |
|
Pavimenti |
A |
0,48 |
0,42 |
0,60 |
0,40 |
B |
0,48 |
0,42 |
0,46 |
0,40 |
|
C |
0,42 |
0,38 |
0,40 |
0,30 |
|
D |
0,36 |
0,32 |
0,34 |
0,28 |
|
E |
0,31 |
0,29 |
0,30 |
0,25 |
|
F |
0,30 |
0,28 |
0,28 |
0,23 |
|
Infissi |
A |
3,20 |
3,00 |
3,70 |
2,60 |
B |
3,20 |
3,00 |
2,40 |
2,60 |
|
C |
2,40 |
2,00 |
2,10 |
1,75 |
|
D |
2,10 |
1,80 |
2,00 |
1,67 |
|
E |
1,90 |
1,40 |
1,80 |
1,30 |
|
F |
1,70 |
1,00 |
1,60 |
1,00 |
Nota: i valori di trasmittanza del D.M. Requisiti Minimi si considerano comprensivi dei ponti termici, mentre quelli D.M. 6 agosto 2020 sono al netto dei ponti termici.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
LE NORME UE
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017.
Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. Si noti che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
Nel caso di “materiali isolanti omogenei” in commercio si possono trovare:
-
Prodotti marcati CE: in questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o il Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical Assessment).
Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione). In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD).
-
Prodotti senza marcatura ce o marcati ce ma per i quali in dop non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”: in assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza energetica in edilizia.
Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” – G.U. n. 102, 05/05/1998 – indica che qualora nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni energetiche debbano essere o determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.
Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi l’impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine. Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
Oltre a quanto indicato nella nota pubblicata da ENEA, occorre ricordare che rispetto alle altre tipologie di detrazione fiscale, il Superbonus 110% richiede, inoltre, che i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
In particolare, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
-
non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
-
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
-
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
-
se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
-
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.: la conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH;
-
se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
Isolante in forma di pannello |
Isolante stipato, a spruzzo/insufflato |
Isolante in materassini |
|
Cellulosa |
|
80% |
|
Lana di vetro |
60% |
60% |
60% |
Lana di roccia |
15% |
15% |
15% |
Perlite espansa |
30% |
40% |
8%-10% |
Fibre in poliestere |
60-80% |
|
60 – 80% |
Polistirene espanso |
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione |
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia adottata per la produzione |
|
Polistirene estruso |
dal 5 al 45% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione |
|
|
Poliuretano espanso |
1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione |
1-10% in funzione della tipologia del prodotto e della tecnologia adottata per la produzione |
|
Agglomerato di Poliuretano |
70% |
70% |
70% |
Agglomerati di gomma |
60% |
60% |
60% |
Isolante riflettente in alluminio |
|
|
15% |
Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
-
una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly o equivalenti;
-
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
-
una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.